Bagaglio smarrito?
Aereo in ritardo?
Volo cancellato?
NIENTE PANICO.
Voli, estate 2018: in ritardo+8% rispetto al 2017
Estate 2018: il 30% dei voli europei è partito in ritardo, registrando un aumento dell’8% di ritardi rispetto all’anno scorso. Sono i dati relativi ai mesi di giugno e luglio 2018 e ricavati dalle statistiche pubblicate da Volo-in-ritardo.it
L’aeroporto italiano che ha visto il maggior numero di ritardi è Roma Fiumicino, con circa 6400 voli partiti con un ritardo di almeno 15 minuti, il 14% in più rispetto ai mesi precedenti. In Europa, invece, il peggiore aeroporto è quello di Eindhoven: solo il 36% dei voli è partito in orario.
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TUTELA LEGALE VIAGGIATORI
Un pull di avvocati esperti in diritti del viaggiatore e del passeggero che fanno da ponte tra voi e le aziende del turismo o le compagnie aeree, permettendo ad ogni viaggiatore e/o passeggero di ottenere il risarcimento consentito dalla normativa europea.
Esistono leggi che proteggono il viaggiatore e che permettono che quest’ultimo venga rispettato e tutelato, in caso contrario bisogna farle attuare o chiedere i dovuti risarcimenti avvalendosi di avvocati specializzati in diritto del turista e del consumatore…per questo ci siamo noi!
Un unico obiettivo: aiutare i passeggeri e i viaggiatori a far valere i propri diritti.
Vacanza rovinata?
L’art. 47 del Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011) definisce il “danno da vacanza rovinata” come “un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”, a patto che l’inadempimento sia “di non scarsa importanza” (art. 47). Trattasi di voce di danno non patrimoniale (nelle sue declinazioni biologiche, morali ed esistenziali) da distinguersi dal vero e proprio danno patrimoniale. Quest’ultimo si traduce in una perdita economica: ad esempio, mi hanno perso il bagaglio, il mio bagaglio ha un valore economico che mi deve essere risarcito; oppure: a causa di un ritardo del volo aereo, ho perso la coincidenza e ho dovuto comprare un altro biglietto aereo / ho dovuto pagare una notte in hotel ed ho pertanto diritto al rimborso. Il danno da vacanza rovinata invece consiste proprio nella perdita di un’occasione di relax.

Prima del d.lgs. 79/2011, tale voce di danno veniva genericamente ricondotta all’art. 2059 c.c. che disciplina proprio il danno non patrimoniale. La norma però limitava e limita espressamente la risarcibilità del danno non patrimoniale “nei casi previsti dalla legge”. Quanto al danno da vacanza rovinata dunque, prima del 2011, non vi era una norma apposita che ne sancisse la risarcibilità, che veniva riconosciuta soltanto laddove vi fosse una lesione di un bene costituzionalmente protetto (ad esempio, il diritto alla salute, art. 32 Cost.). L’espressa introduzione di detta voce di danno ad opera del Codice del Turismo ha dunque sanato questa lacuna, aprendo alla piena tutela del turista e al riconoscimento del risarcimento danni.